Tabella limiti per le sostanze stupefacenti in Italia? - doisgrowshop.it

Esistono limiti e norme per sostanze stupefacenti detenibili ad uso personale?


In Italia come nel resto del mondo ci sono sostanze illecite, noi riteniamo che ci sia una profonda diversità tra tipi di sostanze illecite e che le stesse dovrebbero avere norme dedicate a secondo della loro natura.
Detto ciò di seguito vi riportiamo una tebella e relativa descrizione e norma a cui si riferisce dei limiti massimi previsti per determinate sostanze che dovrebbero trovare attuazione per stabilire, nel merito, se il possessore possa esserne un utilizzatore.

Limiti massimi di sostanza stupefacente previsti dall Art. 73 comma 1-bis del Testo Unico approvato con D.P.R. 309/1990, come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006 n. 49

Prospetto riepilogativo per le principali sostanze stupefacenti

DMS in mg di
Principio Attivo
Moltiplicatore
Variabile
Q.M.D. In mg di
Principio attivo
Sostanza lorda
In gr. O n. di
Compresse
Numero dosi
O assunzioni
Eroina 25 10 250 1,7 (15%) 10 assunzioni
Cocaina 150 5 750 1,6 (45%) 5 assunzioni
Cannabis THC
(marijuana. Hashish)
25 20 500 5 (10%) 15-20
MDMA (ecstasy) 150 5 750 5 compresse 5 assunzioni
Anfetamina 100 5 500 5 compresse 5 assunzioni
LSD 0,05 3 0,15 3 francobolli 3 assunzioni
Legenda
D.M.S. (Dose Media Singola) Q.M.D. (Quantità Massima Detenibile) D.M.G. (Dose Media Giornaliera)

 

Che cosè e a cosa serve la “soglia”?

Con il decreto del Ministero della Salute dell’11 aprile 2006 (pubblicato nella G.U. n. 95 del 24 aprile 2006), emanato di concerto con il Ministero della Giustizia, si è provveduto alla determinazione dei limiti quantitativi massimi relativi alle sostanze stupefacenti incluse nella tabella I prevista dal
testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 di conversione con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272. Tale va, nominata brevità .D. (Quantità massima detenibile), è stata ottenuta moltiplicando la D.M.S. (Dose
media singola cioè la quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente), individuata da una commissione di esperti e tossicologi, per un ‘moltiplicatore variabile” stabilito dal decisore politico. Il fattore moltiplicativo tiene conto delle caratteristiche e degli effetti di ciascuna classe di sostanze e, in particolare, del grado di alterazione comportamentale, dello scadimento delle capacità psico-motorie nell’esecuzione di compiti complessi di interazione uomo-macchina (lavoro e guida) e dell’intensità del condiziona-mento psico-fisico indotti dalle diverse sostanze stupefacenti. Il superamento del limite quantitativo in esame costituisce uno degli strumenti interpretativi previsti dalla legge per consentire al giudice di provare la destinazione ad uso non esclusivamente personale delle sostanze detenute e non una presunzione assoluta di colpevolezza. Al di sopra di esso potrà, infatti, presumer-si, fatta salva la possibilità per il consumatore di dimostrare la destinazione all’uso personale del maggior quantitativo detenuto, che lo stupefacente sia destinato all’attività di spaccio; 1 sotto, sempreché non ipotizzabile la finalità di spaccio attraverso l’evidenza di un idoneo corredo indiziario (es. attrezzature per il confezionamento delle dosi, ingenti quantitativi di denaro, precedenti penali a carico ecc.), sarà riconosciuta al detentore la finalità dell’uso personale. Il detentore/spacciatore sarà punito con una sanzione penale (reclusione, multa), mentre al detentore/consumatore verranno, invece, comminate sanzioni di carattere amministrativo (es. fermo amministrativo del ciclomotore, sospensione della patente, del porto d’armi e del passaporto, applicazione, nei casi di recidiva, di misure che hanno l’obiettivo di limitare il più possibile la pericolosità sociale di chi ha tenuto condotte che destano allarme nella collettività) e l’invito ad intraprendere un percorso terapeutico di recupero per uscire dalla propria dipendenza.

Tabella