Silent Seeds Booba 45 B-45


n° Semi: 3 semi
Prezzo:
€39

IVA inclusa Spedione calcolata alla cassa

Descrizione

Silent Seeds Booba 45 B-45

Dalla collaborazione della banca di semi Silent Seeds (ex Dinafem), e il famoso rapper francese Booba nasce una esclusiva genetica di B-45, un seme progettato specificamente per l'artista. Una novità assoluta in Europa!

Con 20 anni di esperienza e di R&D, Silents Seeds è stato scelto come partner ottimale da Booba per la creazione e la distribuzione della sua varietà personale di cannabis, totalmente su misura per un risultato eccezionale.

Lanciata a maggio 2022 la B-45 è un ibrido a predominanza di Indica frutto dell'incrocio: (Florida OG x Pre'98 Bubba Kush) x Orange Punch #66. Questo ceppo presenta un contenuto record di THC che supera il 30%.


"Se vuoi visitare la Giamaica ti basta provare la mia erba". parole di Booba


"Sin dal nostro primo incontro, Booba sapeva esattamente cosa voleva... Questo nuovo ceppo è il risultato di mesi di test e di ricerca." Dicono da Silent Seeds

Silent Seeds segna lo spettacolare ritorno di Dinafem, la società alla base di ceppi rivoluzionari come Moby Dick, Critical +2.0 e Original Amnesia. B-45 ha sfruttato il pool genico e le conoscenze ancestrali di Silent Seeds, i cui team sono notoriamente tra i migliori in campo genetico nel settore mondiale della cannabis.

 

Tutte le informazioni contenute sono a solo scopo informativo e didattico. Invitiamo tutti gli utenti a non utilizzare tali informazioni in modo pratico in relazione ai semi di cannabis. Ricordiamo infatti che:

In Italia la Coltivazione dei semi di cannabis è vietata (Art. 28 e 73 del DPR 309/90) se non si è in possesso di apposita autorizzazione (Art. 17 DPR 309/90)

Pertanto i Semi di cannabis potranno essere utilizzati esclusivamente per fini collezionistici e per preservazione genetica e sono commercializzati con la riserva che essi non siano usati da terze parti in conflitto con la legge. I semi di cannabis sono esclusi dal D.P.R. 309/90, ciò significa che essi non sono da considerarsi sostanze stupefacenti (L. 412 del 1974, Art. 1, Comma 1, Lett. B; convenzione unica sugli stupefacenti di New York del 1961 e tabella 1 decreto Ministero della Salute 11 Aprile 2006).

 


 

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