Sweet Seeds
Sweet Seeds Diablo Rojo XL Auto
Sweet Seeds Diablo Rojo XL Auto
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Sweet Seeds Diablo Rojo XL Auto®
Autofiorente femminizzata dal fiore rosso e di taglia alta, risultato dell’incrocio tra ceppi selezionati delle leggendarie varietà dal fiore rosso Dark Devil Auto® (SWS38) e Strawberry Cola Auto. Una perla di bellezza inimitabile.
Questa varietà produce piante robuste dalla struttura indica, con abbondanti rami laterali e cime compatte di colore rossiccio o porpora, molto aromatiche e ricoperte di abbondante resina, eccellenti per l’estrazione di concentrati.
L’aroma di questa varietà è dolce e fruttato, con note di frutti rossi e bibita alla cola, e con sfumature di agrumi e incenso. Il profilo di terpeni di questa varietà crea un’esperienza olfattiva ricca ed elettrizzante, che soddisferà le aspettative dei collezionisti più esigenti.
L’effetto è potente, allegro e rilassante, e al contempo stimola l’immaginazione e la conversazione.
- Indica: 56,9%
- Sativa: 40%
- Ruderalis: 3,1%
- THC: 16-23%
- CBD: 0,1%
- Produzione Indoor: 400-500 g/m²
- Produzione Outdoor: 50-150 g/pianta
- Raccolta Indoor/Outdoor: 8 settimane dalla germinazione
- Altezza: 50-120 cm
- Fiore rosso: approssimativamente 85% degli individui
- Effetti: Stimolante, Felicità, Rilassante, Creatività
- Sapore: fruttato, Dolce, Frutti della Foresta, Citrico, Incenso, Bevanda alla cola
Tutte le informazioni contenute sono a solo scopo informativo e didattico. Invitiamo tutti gli utenti a non utilizzare tali informazioni in modo pratico in relazione ai semi di cannabis. Ricordiamo infatti che:
In Italia la Coltivazione dei semi di cannabis è vietata (Art. 28 e 73 del DPR 309/90) se non si è in possesso di apposita autorizzazione (Art. 17 DPR 309/90)
Pertanto i Semi di cannabis potranno essere utilizzati esclusivamente per fini collezionistici e per preservazione genetica e sono commercializzati con la riserva che essi non siano usati da terze parti in conflitto con la legge. I semi di cannabis sono esclusi dal D.P.R. 309/90, ciò significa che essi non sono da considerarsi sostanze stupefacenti (L. 412 del 1974, Art. 1, Comma 1, Lett. B; convenzione unica sugli stupefacenti di New York del 1961 e tabella 1 decreto Ministero della Salute 11 Aprile 2006).
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