Sweet Seeds Sweet Cheese®


n° Semi: 3+1 semi
Prezzo:
€20

IVA inclusa Spedione calcolata alla cassa

Descrizione

Sweet Seeds Sweet Cheese®

Fusione di due stirpi cannabiche di alti livelli, Cheese x Black Jack® (SWS01). Questa genetica esalta la virtù dei suoi ancestri apportando nuovi aromi al sapore della Black Jack®. Produce lunghe cime centrali, attorniate da quantità di cime periferiche lunghe e di un buon calibro.

La sua gran produzione sommata a un nuovo e rivoluzionario sapore con toni di formaggio stagionato e piccante, fa della Sweet Cheese® (SWS19) una opzione consigliabile per i cacciatori di nuovi sapori e aromi; rispetto all’effetto c’è da ricordare che ci troviamo di fronte all’unione di 2 titani dell’ingegneria cannabica.

Il suo effetto è forte e permane per molto tempo, inducendo stati tra l’euforia e il relax particolarmente apprezzati dai coltivatori più all’avanguardia.

1º Premio – 3ª Copa Cannábica Catalunya Sud – Tarragona – 2015
2º Premio – Hydro – Cata Primer Aniversario ACMF – Miranda de Ebro – 2013
1º Premio – Esterno – III Biomenorcannabis – Menorca – 2017

CARATTERISTICHE

Varietà SWS19

Sesso Femminizzata, Fotodipendente
Genotipo Indica/Sativa: 30%/70%
Incrocio  Cheese x Black Jack®
Fioritura indoor 63 giorni
Produzione indoor 400-600 g/m2
Raccolta outdoor Metà settembre
Produzione outdoor 350-550 g/pianta
Altezza indoor n.d.
THC 15-20%
CBD 1,4%

Tutte le informazioni contenute sono a solo scopo informativo e didattico. Invitiamo tutti gli utenti a non utilizzare tali informazioni in modo pratico in relazione ai semi di cannabis. Ricordiamo infatti che:

In Italia la Coltivazione dei semi di cannabis è vietata (Art. 28 e 73 del DPR 309/90) se non si è in possesso di apposita autorizzazione (Art. 17 DPR 309/90)

Pertanto i Semi di cannabis potranno essere utilizzati esclusivamente per fini collezionistici e per preservazione genetica e sono commercializzati con la riserva che essi non siano usati da terze parti in conflitto con la legge. I semi di cannabis sono esclusi dal D.P.R. 309/90, ciò significa che essi non sono da considerarsi sostanze stupefacenti (L. 412 del 1974, Art. 1, Comma 1, Lett. B; convenzione unica sugli stupefacenti di New York del 1961 e tabella 1 decreto Ministero della Salute 11 Aprile 2006).


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