Sweet Seeds Sweet Mandarine Zkittlez F1 Fast Version®


n° Semi: 3+1 semi
Prezzo:
€30

IVA inclusa Spedione calcolata alla cassa

Descrizione

Sweet Seeds Sweet Mandarine Zkittlez F1 Fast Version®

 

Genetica femminizzata, dipendente dal fotoperiodo e dalla fioritura ultrarapida. Prima generazione filiale (F1) risultante dall'incrocio tra un clone d'élite di Zkittlez (molto potente e resinoso, con un forte aroma tipo Sour Diesel citrico, tra arancia e mandarino) e la nostra Sweet Mimosa XL Auto® (SWS94), anch'essa con tonalità aromatiche citriche tra arancia e mandarino.

Il risultato dell'incrocio è una vigorosa varietà ibrida dipendente dal fotoperiodo molto resinosa, potente e aromatica.

L'aroma di questa varietà è delizioso, con tonalità Sour Diesel molto speziate, tonalità di arancia e mango, retrogusto legnoso e lievi pennellate fresche che ricordano pino o prato appena tagliato.

Alcuni individui possono mostrare fiori e foglie con tonalità porpora e rossastre nella fase finale della fioritura.

L'effetto è energetico, vivace e stimola la concentrazione e la creatività.

  • Indica: 60%
  • Sativa: 40%
  • THC: 19-24%
  • CBD: 0,5%
  • Produzione Indoor: 450-650 g/m²
  • Produzione Outdoor: 450-650 g/pianta
  • Fioritura Indoor: 7 settimane
  • Effetti: Stimolante, Creatività, Felicità
  • Sapore: Dolce, Diesel, Spezie, arancia, Mango, Pino, Freddo


Tutte le informazioni contenute sono a solo scopo informativo e didattico. Invitiamo tutti gli utenti a non utilizzare tali informazioni in modo pratico in relazione ai semi di cannabis. Ricordiamo infatti che:

In Italia la Coltivazione dei semi di cannabis è vietata (Art. 28 e 73 del DPR 309/90) se non si è in possesso di apposita autorizzazione (Art. 17 DPR 309/90)

Pertanto i Semi di cannabis potranno essere utilizzati esclusivamente per fini collezionistici e per preservazione genetica e sono commercializzati con la riserva che essi non siano usati da terze parti in conflitto con la legge. I semi di cannabis sono esclusi dal D.P.R. 309/90, ciò significa che essi non sono da considerarsi sostanze stupefacenti (L. 412 del 1974, Art. 1, Comma 1, Lett. B; convenzione unica sugli stupefacenti di New York del 1961 e tabella 1 decreto Ministero della Salute 11 Aprile 2006).

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