Sweet Seeds
Sweet Seeds Big Devil F1 Fast Version® Offerta
Sweet Seeds Big Devil F1 Fast Version® Offerta
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Sweet Seeds Big Devil F1 Fast Version®
Rispondendo alle richieste dei nostri amici e clienti, presentiamo la versione femminizzata e dipendente dal fotoperiodo della nostra apprezzata Big Devil Auto® (SWS15).
Per lo sviluppo di questa varietà, usiamo i nostri migliori ceppi scelti di Big Devil Auto®. Abbiamo eliminato il carattere autofiorente della Big Devil Auto® originale miscelando questi ceppi scelti con un clone élite dalle caratteristiche molto simili della Big Devil Auto® originale.
Il risultato finale è una pianta molto forte, di grande presenza ed ingente produzione con cime molto dense e zeppe di resina. Sviluppa un forte fusto principale e lunghi rami laterali. Conserva l'aroma ed il sapore della nostra Big Devil Auto® originale, molto dolce e dai sapori tipici dell'incenso.
CARATTERISTICHE
Varietà SWS48
Sesso | Femminizzata, Fotodipendente |
---|---|
Genotipo | Indica / Sativa: 35% / 65% |
Incrocio | Sweet Skunk Auto x Red Poison Auto® |
Coltivazione consigliata | Indoor e outdoor |
Fioritura indoor | 56-63 giorni |
Produzione indoor | 500-600 g / m2 |
Raccolta outdoor | metà-fine settembre / Inizio ottobre |
Produzione outdoor | 600-800 g / pianta |
Altezza indoor | nd |
THC | 15-25% |
CBD | 1,5% |
Tutte le informazioni contenute sono a solo scopo informativo e didattico. Invitiamo tutti gli utenti a non utilizzare tali informazioni in modo pratico in relazione ai semi di cannabis. Ricordiamo infatti che:
In Italia la Coltivazione dei semi di cannabis è vietata (Art. 28 e 73 del DPR 309/90) se non si è in possesso di apposita autorizzazione (Art. 17 DPR 309/90)
Pertanto i Semi di cannabis potranno essere utilizzati esclusivamente per fini collezionistici e per preservazione genetica e sono commercializzati con la riserva che essi non siano usati da terze parti in conflitto con la legge. I semi di cannabis sono esclusi dal D.P.R. 309/90, ciò significa che essi non sono da considerarsi sostanze stupefacenti (L. 412 del 1974, Art. 1, Comma 1, Lett. B; convenzione unica sugli stupefacenti di New York del 1961 e tabella 1 decreto Ministero della Salute 11 Aprile 2006).