Sweet Seeds
Sweet Seeds Chem Beyond Diesel® CBD Offerta
Sweet Seeds Chem Beyond Diesel® CBD Offerta
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Sweet Seeds Chem Beyond Diesel® CBD
Genetica originaria degli USA ricca di cannabidiolo (CBD), risultato dell’incrocio tra una delle più famose e importanti varietà americane, Chem Dawg, e una genetica europea ricca di CBD di antenati americani della famiglia Diesel.
Il rapporto THC:CBD di questa varietà è compreso tra 1:1 e 1:2.
Aroma e gusto di questa varietà sono deliziosi e tipicamente americani, molto intensi e pieni di sfumature, con toni dolci e legnosi, toni di limone e note di pepe e spezie aromatiche con un remoto ma delizioso retrogusto dell’aroma caratteristico della famiglia Diesel.
Le piante crescono con l’aspetto di un ibrido indica-sativa con prevalenza di indica, con una grossa cima centrale, e una buona ramificazione di rami secondari a formare piante ampie e dense con una grande produzione di gemme.
Produce una quantità elevata di resina molto aromatica, eccellente per le estrazioni.
CARATTERISTICHE
Varietà SWS66
Indica: 55% / Sativa: 45%
Sesso | CBD-Femminizzata |
---|---|
Genotipo | 55% Indica / 45% Sativa |
Incrocio | Chem Dawg x Diesel CBD |
Coltivazione consigliata | Indoor e outdoor |
Fioritura indoor | 55 giorni |
Produzione indoor | 400-550 g/m2 |
Raccolta outdoor | Fine settembre |
Produzione outdoor | 400-700 g/pianta |
THC | 5-12% |
CBD | 8-15% |
Tutte le informazioni contenute sono a solo scopo informativo e didattico. Invitiamo tutti gli utenti a non utilizzare tali informazioni in modo pratico in relazione ai semi di cannabis. Ricordiamo infatti che:
In Italia la Coltivazione dei semi di cannabis è vietata (Art. 28 e 73 del DPR 309/90) se non si è in possesso di apposita autorizzazione (Art. 17 DPR 309/90)
Pertanto i Semi di cannabis potranno essere utilizzati esclusivamente per fini collezionistici e per preservazione genetica e sono commercializzati con la riserva che essi non siano usati da terze parti in conflitto con la legge. I semi di cannabis sono esclusi dal D.P.R. 309/90, ciò significa che essi non sono da considerarsi sostanze stupefacenti (L. 412 del 1974, Art. 1, Comma 1, Lett. B; convenzione unica sugli stupefacenti di New York del 1961 e tabella 1 decreto Ministero della Salute 11 Aprile 2006).
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