Sweet Seeds
Sweet Seeds Jack 47 F1 Fast Version® Offerta
Sweet Seeds Jack 47 F1 Fast Version® Offerta
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Sweet Seeds Jack 47 F1 Fast Version®
Versione femminizzata e dipendente dal fotoperiodo, dalla fioritura super rapida, di una tra le varietà più potenti del nostro catalogo. Questa genetica è il risultato dell’incrocio tra un ceppo seletto di Jack 47 Auto® (SWS31) e un clone élite della nostra Jack 47® (SWS08). L’incrocio tra la genetica automatica e la non automatica produce come risultato una genetica dipendente dal fotoperiodo che riduce di una settimana il tempo di fioritura rispetto alla genetica originale Jack 47®.
Si tratta di una genetica molto potente che produce piante molto forti e con cime forti che durante la fioritura si coprono totalmente di abbondante resina. L’aroma ed il sapore di questa varietà è fresco e dolce, con toni di fiore ed incenso e sfumature leggere di limone.
3º Premio – Sativa Interno – II Copa del Rey – Bogotá – Colombia – 2016
CARATTERISTICHE
Varietà SWS51
Sesso | Femminizzata, Fotodipendente |
---|---|
Genotipo | Indica/Sativa: 25%/75% |
Incrocio | Jack 47 auto x Jack 47 |
Coltivazione consigliata | Indoor e outdoor |
Fioritura indoor | 49-56 giorni |
Produzione indoor | 500-600 g/m2 |
Raccolta outdoor | metà settembre |
Produzione outdoor | 300-400 g/pianta |
Altezza indoor | n.d. |
THC | 18-24% |
CBD | 1,4% |
Tutte le informazioni contenute sono a solo scopo informativo e didattico. Invitiamo tutti gli utenti a non utilizzare tali informazioni in modo pratico in relazione ai semi di cannabis. Ricordiamo infatti che:
In Italia la Coltivazione dei semi di cannabis è vietata (Art. 28 e 73 del DPR 309/90) se non si è in possesso di apposita autorizzazione (Art. 17 DPR 309/90)
Pertanto i Semi di cannabis potranno essere utilizzati esclusivamente per fini collezionistici e per preservazione genetica e sono commercializzati con la riserva che essi non siano usati da terze parti in conflitto con la legge. I semi di cannabis sono esclusi dal D.P.R. 309/90, ciò significa che essi non sono da considerarsi sostanze stupefacenti (L. 412 del 1974, Art. 1, Comma 1, Lett. B; convenzione unica sugli stupefacenti di New York del 1961 e tabella 1 decreto Ministero della Salute 11 Aprile 2006).
Share
